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Testi legali

Revisione del 26 giugno 2014

Circolare COPA n. 3: Controllo delle offerte pubbliche di acquisto

del 26 giugno 2014

1. Standard svizzero di revisione SR 880

Ai sensi dell'art. 25 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dalla FINMA o di un commerciante di valori mobiliari.

[1]

Il 24 giugno 2010 la Camera fiduciaria ha emanato uno standard svizzero di revisione relativo al
controllo delle offerte pubbliche di acquisto (SR 880), approvato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori il 10 giugno 2010 e dalla Commissione delle OPA in data odierna. L'SR 880, che entra in vigore il 1° settembre 2010, disciplina sia i principi cui i controllori devono attenersi nel controllo delle offerte pubbliche di acquisto sia la forma e il contenuto dei rapporti da redigere in materia.

[2]

2. Carattere vincolante dell'SR 880 per i commercianti di valori mobiliari

In conformità a quanto sancito dalla lett. N dell'Introduzione agli Standard svizzeri di revisione (edizione 2010), l'SR 880 è vincolante per i controllori membri della Camera fiduciaria. Le imprese di revisione sottoposte alla sorveglianza statale sono tenute a rispettare gli standard di revisione approvati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 1 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione).

[3]

Al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza dell'attività dei controllori, la Commissione delle OPA dichiara vincolante l'SR 880 (appendici incluse), fatta eccezione delle relative cifre a margine 10, 19 e 20, anche per i commercianti di valori mobiliari con mandato di controllore.

[4]

3. Indipendenza del controllore

Ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 dell'Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA), il
controllore deve essere indipendente dall'offerente, dalla società mirata e dalle persone che agiscono d'intesa con essi.

[5]

Il controllore è responsabile del rispetto delle esigenze d'indipendenza risultanti dalla prassi della Commissione delle OPA.

[6]

Per consentire la valutazione della sua indipendenza in qualità di controllore, la società di audit o il commerciante di valori mobiliari deve trasmettere alla Commissione delle OPA le informazioni elencate qui di seguito:

[7]

1. Indicazioni se la società di audit e/o il commerciante di valori mobiliari fornisce o ha fornito all'offerente altre prestazioni nel quadro dell'offerta pubblica di acquisto o se le/gli è stato conferito un mandato in tal senso per prestazioni future. In caso affermativo, precisare quali.

[8]

 

2. Tutte le altre indicazioni di rilievo ai fini della valutazione dell'indipendenza. Il commerciante in valori mobiliari è tenuto in particolare a fornire informazioni su rapporti commerciali rilevanti intrattenuti con l'offerente.

[9]

La società di audit è inoltre tenuta a informare la Commissione delle OPA qualora operi allo stesso
tempo in qualità di organo di revisione della società mirata, dell'offerente o di una persona che agisce d'intesa con l'offerente.

[10]

Nel caso in cui la Commissione delle OPA dovesse rilevare la mancanza d'indipendenza in quanto
controllore, provvederà a comunicarlo alla società di audit o al commerciante di valori mobiliari nonché all'offerente entro tre giorni borsistici dalla ricezione delle informazioni di cui alle cifre a margine 8-10, indicandone i motivi.

[11]

4. Controllo del finanziamento dell'offerta

Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c O-COPA, il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta in particolare il finanziamento dell'offerta e la disponibilità dei mezzi. Il controllore deve attestare che l'offerente ha adottato le misure adeguate, affinché il giorno dell'esecuzione siano disponibili i mezzi finanziari necessari (art. 20 cpv. 1 O-COPA).

[12]

Nel caso di finanziamento con capitale di terzi il controllore è tenuto a verificare in particolare la  solvibilità del creditore nonché le clausole contrattuali che consentano eventualmente al creditore di
rifiutare l'erogazione del credito.

[13]

Fondamentalmente dette clausole contrattuali sono consentite solo se:

[14]

a) sono identiche a una condizione dell'offerta;

[15]

b) fanno riferimento a un requisito giuridico essenziale relativo all'offerente (nella fattispecie status, power, authority, change of control);

[16]

c) fanno riferimento all'efficacia di un negozio giuridico rilevante menzionato nel contratto (nella fattispecie la costituzione di garanzie);

[17]

d) fanno riferimento a una violazione contrattuale sostanziale da parte dell'offerente (nella fattispecie pari passu, negative pledge, merger, non-payment); oppure

[18]

e) fanno riferimento a un sostanziale deterioramento della solvibilità dell'offerente.

[19]

La Commissione può esigere che l'offerente fornisca nel prospetto d'offerta informazioni sulle clausole
contrattuali (art. 25 cpv. 3 O-COPA).

[20]

5. Pubblicazione del rapporto del controllore in caso di modificazione dell'offerta o complemento del prospetto dell'offerta

Anche nel caso in cui l'offerente modifichi l'offerta o completi il prospetto dell'offerta, il controllore allestisce un breve rapporto (art. 27 cpv. 3 O-COPA).

[21]

Nella modificazione dell'offerta o nel complemento del prospetto dell'offerta l'offerente indica che la modificazione, rispettivamente il complemento del prospetto, è stata/o verificata/o dal controllore ed indica l'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile consultare, in lingua francese o tedesca, il rapporto del controllore. Se i documenti dell'offerta sono redatti in un'altra lingua, il rapporto del controllore deve essere tradotto e consultabile anche in tale altra lingua.

[22]

6. Termini temporali di applicazione
Questa circolare si applica a partire dal 1° luglio 2014. [23]